IL
CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Vista la
deliberazione dell’Assemblea Costituente, che nella seduta del 22
dicembre 1947 ha approvato la
Costituzione della Repubblica Italiana;
Vista la XVIII
disposizione finale
della Costituzione;
PROMULGA
La Costituzione
della Repubblica Italiana nel seguente testo:
Art. 1.
L’Italia è una
Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità
appartiene al popolo, che la eserci
ta nelle forme e nei
limiti della Costituzione.
Art. 2.
La Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come
singolo sia nelle
formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei
doveri inderogabili
di solidarietà
politica, economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di
sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali
e sociali.
È compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che,
limitando di fatto
la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della
persona umana e
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’or
ganizzazione
politica,
economica e sociale
del Paese.
Art. 4.
La Repubblica
riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che
rendano effettivo
questo diritto.
Ogni cittadino ha il
dovere di svolgere, secondo le proprie poss
ibilità e la
propria scelta,
un’attività o una
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della
società.
Art. 5.
La Repubblica, una e
indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei
servizi
che dipendono dallo
Stato il pi
ù ampio
decentramento amministrativo; adegua i principî ed i metodi
della sua
legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
Art. 6.
La Repubblica tutela
con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa
cattoli
ca sono, ciascuno
nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono
regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate
dalle
due parti, non
richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8.
Tutte le confessioni
religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni
religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri
statuti, in quanto
non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rappo
rti con lo Stato
sono regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze.
Art. 9.
La Repubblica
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica.
Tutela il paesaggio
e il patrimonio storico e artistico della Nazio
ne.
Art. 10.
L’ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente
riconosciute.
La condizione
giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità
delle norme e dei
trattati
internazionali.
Lo stranier
o, al quale sia
impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà
democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel
territorio della Repubblica
secondo le
condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa
l’estradizione dell
o straniero per
reati politici
1
.
Art. 11.
L’Italia ripudia
la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli
e come mezzo
di risoluzione delle
controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con
gli al
tri Stati,
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alle limitazioni di
sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la
giustizia fra le
Nazioni; promuove e
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12.
La bandiera della
Repubblica è il tricolore ita
liano: verde, bianco
e rosso, a tre bande verticali
di eguali
dimensioni.
PARTE
I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO I RAPPORTI CIVILI
Art. 13.
La libertà
personale è inviolabile.
Non è ammessa forma
alcuna di detenzione, di ispezione o perquisiz
ione personale, né
qualsiasi altra
restrizione della libertà personale, se non per atto motivato
dell’autorità giudiziaria e
nei soli casi e modi
previsti dalla legge.
In casi eccezionali
di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge,
l’auto
rità di
pubblica sicurezza
può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati
entro
quarantotto ore
all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle
successive quarantotto ore,
si intendono
revocati e restano privi di ogni effe
tto.
È punita ogni
violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a
restrizioni di
libertà.
La legge stabilisce
i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14.
Il domicilio è
inviolabile.
Non vi si possono
eseguire ispezioni o perqui
sizioni o sequestri,
se non nei casi e modi
stabiliti dalla
legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà
personale.
Gli accertamenti e
le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a
fini economici
e fiscali sono
regolati
da leggi speciali.
Art. 15.
La libertà e la
segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono
inviolabili.
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La loro limitazione
può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità
giudiziaria con le
garanzie stabilite
dalla le
gge.
Art. 16.
Ogni cittadino può
circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del
territorio
nazionale, salvo le
limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di
sanità o di
sicurezza. Nessuna
restrizione può essere determinata
da ragioni
politiche.
Ogni cittadino è
libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi,
salvo gli
obblighi di legge.
Art. 17.
I cittadini hanno
diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni,
anche in luogo aperto al pub
blico, non è
richiesto preavviso.
Delle riunioni in
luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che
possono vietarle
soltanto per
comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18.
I cittadini hanno
diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini
che non sono
vietati ai singoli
dalla legge penale.
Sono proibite le
associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente,
scopi
politici mediante
organizzazioni di carattere militare.
Art. 19.
Tutti hanno diritto
di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi
forma,
individuale o
associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in
pubblico il culto, purché
non si tratti di
riti contrari al buon costume.
Art. 20.
Il carattere
ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione
od istituzione non
possono essere causa
di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali
per la sua
costituzione,
capacità giuridica e ogni forma di attività.
Art. 21.
Tutti hanno diritto
di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo
scritto e
ogni altro mezzo di
diffusione.
La stampa non può
essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a
sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità
giudiziaria nel caso di
delitti, per i quali
la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di
violazione delle
norme che la legge
stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
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In tali casi, quando
vi sia assoluta urgenza e n
on sia possibile il
tempestivo intervento
dell’autorità
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere
eseguito da ufficiali di
polizia giudiziaria,
che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare
denunzia
all’autorità
giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore
successive, il sequestro
s’intende revocato
e privo di ogni effetto.
La legge può
stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i
mezzi di
finanziamento della
stampa periodica.
Sono vietate le
pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al
buon costume.
La legge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22.
Nessuno può essere
privato, per motivi politici, d
ella capacità
giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23.
Nessuna prestazione
personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla
legge.
Art. 24.
Tutti possono agire
in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai
non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi
davanti ad
ogni giurisdizione.
La legge determina
le condizioni e i modi per la riparazione degli
errori giudiziari.
Art. 25.
Nessuno può essere
distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere
punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima
del
fatto commesso.
Nessuno può essere
sottoposto a misure di
sicurezza se non nei
casi previsti dalla legge.
Art. 26.
L’estradizione del
cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente
prevista
dalle convenzioni
internazionali.
Non può in alcun
caso essere ammessa per reati politici
2
.
Art. 27.
La responsabilità
penale è personale.
L’imputato non è
considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono
tendere
alla rieducazione
del condannato.
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Non è
ammessa la pena di
morte
3
.
Art. 28.
I funzionari e i
dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente
responsabili,
secondo le leggi
penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione
di diritti. In tali casi
la responsabilità
civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
TITOLO
II RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art. 29.
La Repubblica
riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata
sul matrimonio.
Il matrimonio è
ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i
limiti stabiliti
dalla legge a
garanzia dell’unità familiare.
Art. 30.
È dovere e diritto
dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati
fuori del
matrimonio.
Nei casi di
incapacità dei genitori,
la legge provvede a
che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai
figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,
compatibile
con i diritti dei
membri della famiglia legittima.
La legge detta le
norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31.
La Repubblica
agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione
della
famiglia e
l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle
famiglie numerose.
Protegge la
maternità, l’infanzia e la gioventù,
favorendo gli
istituti necessari a tale scopo.
Art. 32.
La Repubblica tutela
la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse
della
collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere
obbligato a un determinato
trattamento
sanitario se non per disposizione
di legge. La legge
non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana.
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Art. 33.
L’arte e la
scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta
le norme generali
sull’istruzione ed
istituisce scuole statali per tutti gli
ordini e gradi.
Enti e privati hanno
il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza
oneri per lo Stato.
La legge, nel
fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che
chiedono la parità,
deve
assicurare ad esse
piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli
alunni di scuole
statali.
È prescritto un
esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o
per la conclusione
di essi e per
l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di
alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi
ordinamenti
autonomi nei limiti
stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34.
La scuola è aperta
a tutti.
L’istruzione
inferiore, impartita per almeno otto anni,
è obbligatoria e
gratuita.
I capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi,
hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende
effettivo questo diritto con borse di studio, assegni
alle famiglie ed
altre
provvidenze, che
devono essere attribuite per concorso.
TITOLO
III RAPPORTI ECONOMICI
Art. 35.
La Repubblica tutela
il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e
l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce
gli accordi e le organizzazioni
internazionali
intesi ad affermare e
regolare i diritti
del lavoro.
Riconosce la libertà
di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge
nell’interesse
generale, e tutela
il lavoro italiano all’estero.
Art. 36.
Il lavoratore ha
diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità
del suo lavoro
e in ogni caso
sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza
libera e dignitosa.
La durata massima
della giornata lavorativa
è stabilita dalla
legge.
Il lavoratore ha
diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non
può rinunziarvi.
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38
(Nota
alla XIII disposizione transitoria e finale).
Ai
sensi
della
legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1, «i commi primo e secondo
della XIII
disposizione
transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a
decorrere dalla data
di
entrata
in
vigore della presente legge costituzionale» .
QUESTO
È SOLO UN PEZZO DELLA COSTITUZIONE ITALIANA.
Questo
è il link diretto al sito Governativo,
dove
si può leggere l'intera Costituzione. Clicca QUI
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